Art. 25
Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi
In vigore dal 8 giu 2016
Esenzioni dai requisiti specifici relativ agli indici di riferimento significativi
1. Un amministratore può decidere di non applicare l', paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), l', paragrafo 3, lettera b), o l', paragrafo 2, riguardo ai propri indici di riferimento significativi qualora tale amministratore ritenga che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto dell'indice di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.
2. Qualora l'amministratore decida di non applicare uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1, ne dà immediatamente notifica all'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che l'applicazione di uno o più di tali requisiti sarebbe sproporzionata alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore.
3. Un'autorità competente può decidere che l'amministratore di un indice di riferimento significativo è comunque tenuto ad applicare uno o più dei requisiti stabiliti all', paragrafo 2, e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all', paragrafo 3, lettera b), e all', paragrafo 2, qualora lo ritenga opportuno alla luce della natura o dell'impatto degli indici di riferimento oppure delle dimensioni dell'amministratore. Sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore, nella sua valutazione l'autorità competente tiene conto dei seguenti criteri:
a)
la vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione;
b)
la natura dei dati;
c)
il livello dei conflitti di interesse;
d)
il grado di discrezionalità dell'amministratore;
e)
l'impatto dell'indice di riferimento sui mercati;
f)
la natura, la portata e la complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento;
g)
l'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h)
il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all' indice di riferimento;
i)
le dimensioni, la forma organizzativa o la struttura dell'amministratore.
4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di un amministratore ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente comunica all'amministratore la sua decisione di applicare un requisito aggiuntivo, a norma del paragrafo 3. Se la notifica all'autorità competente è effettuata nel corso di una procedura di autorizzazione o di registrazione, si applicano i termini di cui all'.
5. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza conformemente all', un'autorità competente riesamina regolarmente la valutazione da essa effettuata a norma del paragrafo 3 del presente articolo per stabilire se sia ancora valida.
6. Se un'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che le informazioni che le sono state fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano incomplete o che siano necessarie informazioni supplementari, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 4 del presente articolo inizia a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni complementari sono fornite dall'amministratore, salvo che i termini di cui all' si applichino a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
7. Ove un amministratore di un indice di riferimento significativo non adempia a uno o più dei requisiti di cui all', paragrafo 2 e paragrafo 7, lettere c), d) ed e), all', paragrafo 3, lettera b), e all', paragrafo 2, esso pubblica e mantiene aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono chiaramente indicate le ragioni per cui è opportuno che tale amministratore non rispetti dette disposizioni.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello per la dichiarazione di conformità cui al paragrafo 7.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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