Art. 4

Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse

In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse 1.   L' amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un indice di riferimento. Gli amministratori adottano le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stessi, inclusi i loro dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i fornitori di dati o gli utenti, nonché per garantire che, laddove si richiedano valutazione o discrezionalità nel processo di determinazione dell'indice di riferimento, queste siano esercitate in maniera indipendente e leale. 2.   La fornitura degli indici di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi. 3.   Ove insorga un conflitto di interesse interno a un amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, e ove non sia possibile attenuare in maniera adeguata tali conflitti, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di istituire una funzione di sorveglianza indipendente che preveda una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati, ivi compresi utenti e fornitori di dati. 4.   Se non è possibile gestire un tale conflitto di interesse in modo adeguato, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di cessare le attività o i rapporti che creano il conflitto di interesse oppure di cessare di produrre l' indice di riferimento. 5.   L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti dell'indice di riferimento nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai fornitori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore. 6.   L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione degli indici di riferimento. Tali politiche e procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse tengono in considerazione e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione dell'indice di riferimento e i rischi a esso associati, e: a) assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza derivanti dal presente regolamento; e b) attenuano in particolare i conflitti di interesse causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo eventualmente esercitati da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione dell'indice di riferimento. 7.   Gli amministratori assicurano che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento: a) dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza; b) non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione degli indici di riferimento; c) non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore interessato; d) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di indici di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dell'indice di riferimento e sia soggetto a norme specifiche; e e) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitti di interesse, o con terzi, laddove le informazioni possano influire sull' indice di riferimento. 8.   L'amministratore istituisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina l'indice di riferimento, inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione dell'indice di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1011:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo