Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 8 giu 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all'uso degli indici di riferimento nell'Unione europea. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) alle banche centrali; b) alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento; c) alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento; d) alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; e) alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura; f) alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti; g) agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza alle quali si applicano entrambe le seguenti condizioni: i) l'indice di riferimento è associato agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sola sede di negoziazione, quale definita all', paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o che sono negoziati in una sola sede di negoziazione di tal tipo; ii) il valore nozionale totale degli strumenti finanziari collegati all' indice di riferimento non supera 100 milioni di EUR; h) ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all', paragrafo 1, punto 3.
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