Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 giu 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all'uso degli indici di riferimento nell'Unione europea.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle banche centrali;
b)
alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento;
c)
alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento;
d)
alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
e)
alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;
f)
alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti;
g)
agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza alle quali si applicano entrambe le seguenti condizioni:
i)
l'indice di riferimento è associato agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sola sede di negoziazione, quale definita all', paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o che sono negoziati in una sola sede di negoziazione di tal tipo;
ii)
il valore nozionale totale degli strumenti finanziari collegati all' indice di riferimento non supera 100 milioni di EUR;
h)
ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all', paragrafo 1, punto 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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