Art. 34
Autorizzazione e registrazione dell'amministratore
In vigore dal 8 giu 2016
Autorizzazione e registrazione dell'amministratore
1. Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell', dello Stato membro in cui tale persona è ubicata, al fine di ricevere:
a)
un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento;
b)
una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento ai sensi del presente regolamento, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico; o
c)
una registrazione, se fornisce o intende fornire solamente indici che sarebbero qualificabili come indici di riferimento non significativi.
2. Gli amministratori autorizzati o registrati rispettano costantemente le condizioni di cui al presente regolamento e notificano all'autorità competente eventuali variazioni rilevanti delle stesse.
3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento.
4. Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data dell'autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento.
5. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente. Il termine di cui al presente paragrafo inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.
6. L'autorità competente pertinente:
a)
esamina la domanda di autorizzazione e adotta la decisione di concedere o negare l'autorizzazione al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda completa;
b)
esamina la domanda di registrazione e adotta la decisione di approvare o negare la registrazione del richiedente entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa.
Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione di cui al primo comma, l'autorità competente informa il richiedente. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare o registrare il richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.
7. L'autorità competente notifica all'ESMA qualunque decisione di concedere l'autorizzazione o approvare la registrazione a un richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla data di adozione di tale decisione.
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione, tenendo conto del fatto che l'autorizzazione e la registrazione sono due procedimenti distinti e che la prima richiede una valutazione più approfondita della domanda dell'amministratore, nonché del principio di proporzionalità, della natura delle entità sottoposte a vigilanza richiedenti la registrazione in conformità della lettera b) del paragrafo 1 e dei costi per i richiedenti e le autorità competenti.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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