Art. 33

Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo

In vigore dal 8 giu 2016
Avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo 1.   Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all' o qualunque altra entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione con un ruolo chiaro e ben definito all'interno del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'autorità competente pertinente di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, alla propria autorità competente che la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento; b) l'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di fornitura di un indice di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati; c) sussiste un motivo obiettivo per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e per l'avallo dell'utilizzo di tale indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento nell'Unione. Ai fini della lettera a), per accertare se la fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento, l'autorità competente può considerare se la conformità della fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, sia equivalente alla conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento. 2.   Un amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che presenta la domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte. 3.   Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente pertinente la esamina e decide se approvarla o respingerla. L'autorità competente comunica all'ESMA l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento avallati. 4.   Un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore o dall'entità sottoposta a vigilanza che ne ha richiesto l'avallo L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo non ricorre all'avallo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento. 5.   L'amministratore o altra entità sottoposta a vigilanza che ha avallato un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo rimane pienamente responsabile di tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento e del rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento. 6.   Qualora l'autorità competente dell'amministratore o di altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore o ad altra entità sottoposta a vigilanza che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui l'autorità competente pertinente possa stabilire se sussistono motivi obiettivi per la fornitura di un indice di riferimento o di una famiglia di indici di riferimento in un paese terzo e del loro avallo ai fini del loro utilizzo nell'Unione. La Commissione considera elementi quali le specificità del mercato o della realtà economica sottostante che l'indice di riferimento intende misurare, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento a tale mercato o realtà economica, la necessità di prossimità della fornitura dell'indice di riferimento ai fornitori di dati, la disponibilità materiale di dati a causa dei diversi fusi orari e le competenze specifiche necessarie per la fornitura di indici di riferimento.
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