Art. 31
Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo
In vigore dal 8 giu 2016
Cancellazione della registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo
1. L'ESMA cancella la registrazione di un amministratore ubicato in un paese terzo rimuovendo tale amministratore dal registro di cui all', qualora abbia fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l'amministratore:
a)
agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o
b)
abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione ai sensi dell', paragrafo 2 o 3.
2. L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;
b)
l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.
3. L'ESMA informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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