Art. 29

Uso di indici di riferimento

In vigore dal 8 giu 2016
Uso di indici di riferimento 1.   Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se i indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all' o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'. 2.   Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1011:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo