Art. 29
Uso di indici di riferimento
In vigore dal 8 giu 2016
Uso di indici di riferimento
1. Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se i indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all' o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'.
2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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