Art. 30
Equivalenza
In vigore dal 8 giu 2016
Equivalenza
1. Per utilizzare nell'Unione, a norma dell', paragrafo 1, un indice di riferimento o una combinazione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'indice di riferimento e l'amministratore devono essere iscritti nel registro di cui all'. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per essere inclusi nel registro:
a)
la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo;
b)
l'amministratore sia autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;
c)
l'amministratore abbia notificato all'ESMA il proprio consenso all'uso degli indici di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, l'elenco degli indici di riferimento per i quali ha prestato il proprio consenso all'utilizzo nell'Unione e l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo; e
d)
gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano operativi.
2. La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
a)
gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo soddisfano requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e
b)
i requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;
Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
3. In alternativa, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che:
a)
i requisiti vincolanti in un paese terzo in relazione ad amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi; e
b)
tali amministratori specifici o indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento specifici sono soggette a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.
Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
4. L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3. Detti accordi specificano quanto meno:
a)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, incluso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;
b)
il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale nel paese terzo;
c)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco.
5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4, in modo da assicurare che le autorità competenti e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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