Art. 32

Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo

In vigore dal 8 giu 2016
Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo 1.   Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell', paragrafo 2 o 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento conformemente al presente articolo. 2.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve soddisfare i requisiti definiti nel presente regolamento a eccezione dell', paragrafo 4, e degli . L'amministratore può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con i requisiti definiti nel presente regolamento a esclusione dell', paragrafo 4, e degli . Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento può affidarsi alla valutazione di un revisore esterno indipendente o, se l'amministratore ubicato in un paese terzo è soggetto a vigilanza, al certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato. Se e nella misura in cui l'amministratore è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento fondato su dati regolamentati o è un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento fondati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci, a norma dell' e dell', paragrafo 1, rispettivamente. 3.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale stabilito nello Stato membro di riferimento. Il rappresentante legale è una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che, espressamente nominato dall'amministratore ubicato in un paese terzo, agisce in suo nome nei confronti delle autorità e di qualsiasi altro soggetto nell'Unione in relazione agli obblighi dell'amministratore di cui al presente regolamento. Il rappresentante legale esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di un indice di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento congiuntamente all'amministratore e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all'autorità competente dello Stato membro di riferimento. 4.   Lo Stato membro di riferimento di un amministratore ubicato in un paese terzo è determinato come segue: a) se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata l'entità sottoposta a vigilanza. La suddetta entità sottoposta a vigilanza è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3; b) nei casi in cui non è applicabile la lettera a), se un amministratore è parte di un gruppo che include più di un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'Unione, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto. Una delle entità sottoposte a vigilanza nello Stato membro di riferimento stabilito in conformità della presente lettera è nominata rappresentante legale ai fini del paragrafo 3; c) nei casi in cui non sia applicabile né la lettera a) né la lettera b) del presente paragrafo, se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati come riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all', paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui lo strumento finanziario collegato a uno di detti indici di riferimento è stato ammesso alla negoziazione o è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione ed è ancora negoziato. Se gli strumenti finanziari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione contemporaneamente in diversi Stati membri e sono ancora negoziati, lo Stato membro di riferimento è quello in cui il in cui il valore degli strumenti finanziari dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento legati all'indice di riferimento è più alto; d) nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b) e c), se uno o più indici di riferimento forniti dall'amministratore sono usati dalle entità sottoposte a vigilanza in più di uno Stato membro, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicato il maggior numero di dette entità sottoposte a vigilanza o, nel caso in cui vi sia un pari numero di entità sottoposte a vigilanza, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento legati all'indice di riferimento è più alto; e) nei casi in cui non sono applicabili le lettere a), b), c) e d), e se l'amministratore ha stipulato con un'entità sottoposta a vigilanza un accordo che consente l'utilizzo di un indice di riferimento da esso fornito, lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro in cui è ubicata detta entità sottoposta a vigilanza. 5.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l'elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, che possono essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo. Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non siano rispettate, l'autorità competente respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. In aggiunta, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive: a) se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e l'autorità del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all', paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento; b) l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine delle autorità di vigilanza del paese terzo. 6.   Se l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ritiene che un amministratore ubicato in un paese terzo fornisca un indice di riferimento che soddisfi le condizioni di un indice di riferimento significativo o non significativo in conformità degli rispettivamente, ne informa prontamente l'ESMA. Essa avvalora tale valutazione con le informazioni fornite dall'amministratore nella pertinente domanda di riconoscimento. Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al primo comma, l'ESMA trasmette all'autorità competente un parere in merito al tipo di indice di riferimento e ai requisiti applicabili alla sua fornitura, in conformità degli . In particolare, il parere può menzionare se l'ESMA considera soddisfatte le condizioni di tale tipologia sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore nella domanda di riconoscimento. Il termine di cui al paragrafo 5 è sospeso a decorrere dalla data in cui la notifica è ricevuta dall'ESMA fino alla trasmissione del parere da parte dell'ESMA in conformità del presente paragrafo. Se propone di concedere il riconoscimento in difformità dal parere dell'ESMA di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento ne informa l'ESMA, esponendone le motivazioni. L'ESMA pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il suo parere. L'ESMA può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni fornite dall'autorità competente riguardo al mancato rispetto del parere in questione. L'autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione. 7.   L'autorità competente dello Stato membro di riferimento comunica all'ESMA qualunque decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo entro cinque giorni lavorativi, congiuntamente all'elenco degli indici di riferimento forniti dall'amministratore che possono essere usati nell'Unione e, se del caso, all'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo. 8.   L'autorità competente dello Stato membro di riferimento sospende o, ove del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi dell'utente dei suoi indici di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento. 9.   L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 5 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 6. Nel caso in cui tali progetti di norme tecniche di regolamentazione siano elaborati, l'ESMA li sottopone alla Commissione Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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