Art. 17
Indici di riferimento basati su dati regolamentati
In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento basati su dati regolamentati
1. L', paragrafo 1, lettere d) ed e), l', paragrafi 2 e 3, l', paragrafi 1 e 2, e gli non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento basati su dati regolamentati né alla contribuzione di dati per gli stessi. L', paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati in relazione ai dati forniti interamente e direttamente, secondo quanto specificato all', paragrafo 1, punto 24).
2. Gli o l' si applicano, se del caso, alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati, e alla fornitura e alla contribuzione di dati per gli stessi, utilizzati direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale fino a 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.
Storico versioni
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