Art. 8
Requisiti per la conservazione delle registrazioni
In vigore dal 8 giu 2016
Requisiti per la conservazione delle registrazioni
1. L'amministratore conserva le registrazioni relative:
a)
a tutti i dati, ivi compreso il loro utilizzo;
b)
alla metodologia impiegata per la determinazione dell'indice di riferimento;
c)
a qualunque esercizio di valutazione o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione dell'indice di riferimento, incluse le motivazioni di detta valutazione o discrezionalità;
d)
a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia dell'indice di riferimento, e la relativa motivazione;
e)
ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;
f)
alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione degli indici di riferimento;
g)
a tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo; e
h)
a conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i fornitori di dati o i notificatori in relazione all'indice di riferimento.
2. L'amministratore conserva le registrazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno la determinazione dell'indice di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. Le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche registrate conformemente al paragrafo 1, lettera h), sono fornite su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e sono conservate per un periodo di tre anni.
Storico versioni
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