Art. 19

Indici di riferimento per le merci

In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento per le merci 1.   I requisiti specifici di cui all'allegato II si applicano in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II, ad eccezione dell', alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci o a meno che l'indice di riferimento in questione non si basi su dati regolamentati o su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza. Gli non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci. 2.   Se l'indice di riferimento per le merci è un indice di riferimento critico la cui attività sottostante è costituita dall'oro, dall'argento o dal platino, si applicano i requisiti di cui al titolo II anziché quelli di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1011:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo