Art. 19
Indici di riferimento per le merci
In vigore dal 8 giu 2016
Indici di riferimento per le merci
1. I requisiti specifici di cui all'allegato II si applicano in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II, ad eccezione dell', alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci o a meno che l'indice di riferimento in questione non si basi su dati regolamentati o su dati trasmessi da fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza.
Gli non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.
2. Se l'indice di riferimento per le merci è un indice di riferimento critico la cui attività sottostante è costituita dall'oro, dall'argento o dal platino, si applicano i requisiti di cui al titolo II anziché quelli di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1011:oj#art-19