Art. 11

Dati

In vigore dal 8 giu 2016
Dati 1.   La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati: a) i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare. I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori; b) i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili; c) l'amministratore deve elaborare e pubblicare orientamenti chiari per quanto riguarda i tipi di dati, la priorità d'impiego dei diversi tipi di dati e l'esercizio delle valutazioni di esperti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera a) e della metodologia; d) laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l'amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che l'indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare; e) l'amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all', e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico. 2.   L'amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano: a) criteri che determinano chi può effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e un procedimento per la selezione dei contributori di dati; b) un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e c) un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e accuratezza. 3.   Nel caso in cui i dati di un indice di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei contributori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, l'amministratore: a) si procura presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti; e b) garantisce che i contributori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica. 4.   Nel caso in cui l'amministratore ritenga che i dati non rappresentino il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, detto amministratore cambia, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati, il contributore di dati o la metodologia per garantire che i dati siano rappresentativi di tale mercato o della realtà economica che l'indice deve misurare, oppure cessa la fornitura di tale indice di riferimento. 5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili, come stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un contributore che l'amministratore è tenuto ad accertare, in conformità del paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati. Tuttavia, tali progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi. L'ESMA tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, della natura dei dati, delle caratteristiche del mercato sottostante o della realtà economica e del principio di proporzionalità, della vulnerabilità alla manipolazione degli indici di riferimento, nonché indici della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
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