Art. 13

Trasparenza della metodologia

In vigore dal 8 giu 2016
Trasparenza della metodologia 1.   L'amministratore sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente. A tal fine, l'amministratore pubblica o mette a disposizione le seguenti informazioni: a) gli elementi chiave della metodologia utilizzata dall'amministratore per ciascuno degli indici di riferimento forniti e pubblicati o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati; b) i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione di una data metodologia, nonché alla frequenza di tale riesame; c) le procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta dall'amministratore nonché la motivazione di tali modifiche, inclusa una definizione di cosa costituisce una modifica rilevante e le circostanze in cui l'amministratore debba comunicare tali modifiche agli utenti. 2.   Le procedure previste al paragrafo 1, lettera c), forniscono: a) un preavviso, con un intervallo di tempo ben definito, che consente di analizzare e commentare l'impatto delle modifiche rilevanti proposte; e b) le osservazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nonché la risposta dell'amministratore a dette osservazioni, da rendere accessibili dopo qualunque consultazione, salvo qualora l'autore delle osservazioni abbia avanzato richiesta di riservatezza. 3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano specificate ulteriormente le informazioni che l'amministratore deve fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2, distinguendo tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento. L'ESMA tiene conto della necessità di divulgare gli elementi della metodologia che forniscono informazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere le modalità di fornitura di un indice di riferimento, di valutarne la rappresentatività, l'importanza per particolari utenti e l'adeguatezza in quanto riferimento per strumenti finanziari e contratti finanziari, nonché di valutare il principio di proporzionalità. Tuttavia, i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA non contemplano gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applicano a questi ultimi. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può emanare orientamenti indirizzati agli amministratori di indici di riferimento non significativi allo scopo di specificare ulteriormente gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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