Art. 27
Dichiarazione sull'indice di riferimento
In vigore dal 8 giu 2016
Dichiarazione sull'indice di riferimento
1. Entro due settimane dall'inserimento di un amministratore nel registro di cui all', gli amministratori pubblicano una dichiarazione, in modo da garantire un accesso equo e semplice, per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione a norma dell'.
Se un amministratore avvia la fornitura di un nuovo indice di riferimento o di una nuova famiglia di indici di riferimento che possono essere usati nell'Unione conformemente all', pubblica, entro due settimane e in modo da garantire un accesso equo e semplice, una dichiarazione per ciascun nuovo indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna nuova famiglia di indici di riferimento.
Gli amministratori riesaminano e, ove necessario, aggiornano la dichiarazione per ciascun indice di riferimento o per ciascuna famiglia di indici di riferimento in caso di modifica alle informazioni da fornire a norma del presente articolo e almeno ogni due anni.
La dichiarazione per l'indice di riferimento:
a)
definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dall' indice di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;
b)
contiene specifiche tecniche che individuano in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del calcolo dell'indice di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità, i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità e la posizione delle persone dalle quali può essere esercitata nonché le modalità di successiva valutazione della discrezionalità;
c)
informa della possibilità che alcuni fattori, inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento; e
d)
avvisa gli utilizzatori che le variazioni o la cessazione dell'indice di riferimento possono ripercuotersi sui contratti finanziari e sugli strumenti finanziari legati all'indice di riferimento o alla misurazione della performance dei fondi di investimento.
2. La dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:
a)
le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi all' indice di riferimento;
b)
il motivo dell'adozione della metodologia dell'indice di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;
c)
i criteri e le procedure usati per determinare l'indice di riferimento, inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un indice di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un indice di riferimento;
d)
i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio delle valutazioni o della discrezionalità da parte dell'amministratore o dei fornitori di dati, per assicurare la coerenza nell'uso di tali valutazioni o discrezionalità;
e)
le procedure che disciplinano la determinazione dell'indice di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti dell'indice di riferimento in detti periodi;
f)
le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione dell'indice di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente l' indice di riferimento; e
g)
l'individuazione dei potenziali limiti di un indice di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento e i casi in cui è necessario un aggiornamento della dichiarazione stessa.
L'ESMA opera una distinzione tra diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, e tiene conto del principio di proporzionalità.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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