Art. 35
Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione
In vigore dal 8 giu 2016
Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione
1. L'autorità competente può revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione qualora l'amministratore:
a)
rinunci espressamente all'autorizzazione o alla registrazione o non abbia fornito indici di riferimento negli ultimi 12 mesi;
b)
abbia ottenuto l'autorizzazione o la registrazione, oppure abbia avallato un indice di riferimento, rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;
c)
non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato o registrato; o
d)
abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.
2. L'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.
L'ESMA aggiorna tempestivamente il registro di cui all'.
3. A seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, e qualora la cessazione dell'indice di riferimento determini un evento di forza maggiore, eluda o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo d'investimento collegato a detto indice di riferimento, secondo quanto specificato nell'atto delegato adottato a norma dell', paragrafo 6, la fornitura dell'indice di riferimento in questione può essere consentita dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'amministratore è ubicato fino alla revoca della decisione di sospensione. Durante tale periodo, l'uso di detto indice di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza è consentito solo per contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi d'investimento già associati all'indice di riferimento.
4. A seguito dell'adozione di una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, si applica l', paragrafo 2.
Storico versioni
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