Art. 51

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 giu 2016
Disposizioni transitorie 1.   Un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 presenta domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell' entro il 1o gennaio 2020. 2.   Entro il 1o gennaio 2020, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici che richiede l'autorizzazione ai sensi dell', ha la facoltà di decidere di registrare tale fornitore di indici in qualità di amministratore anche se non si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, alle seguenti condizioni: a) il fornitore di indici non fornisce un indice di riferimento critico; b) l'autorità competente è ragionevolmente a conoscenza del fatto che l'indice o gli indici forniti dal fornitore di indici in questione non sono largamente utilizzati, ai sensi del presente regolamento, né nello Stato membro in cui ha sede il fornitore di indici né in altri Stati membri. L'autorità competente notifica all'ESMA la propria decisione adottata ai sensi del primo comma. L'autorità competente conserva le prove dei motivi alla base della sua decisione adottata in conformità del primo comma, in una forma tale da consentire una piena comprensione delle valutazioni da parte dell'autorità competente dell'indice o degli indici forniti dal fornitore di indici, compresi i dati di mercato, le valutazioni e le altre informazioni, incluse quelle ricevute dal fornitore di indici. 3.   Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento che può essere utilizzato dalle entità soggette a vigilanza fino al 1o gennaio 2020 salvo e fino a che tale autorizzazione o registrazione siano rifiutate. 4.   Se un indice di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua soppressione o modifica per soddisfare tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegato a detto indice di riferimento, l'utilizzo dell'indice di riferimento è autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro nel quale è ubicato il fornitore di indici. Nessuno strumento finanziario, contratto finanziario o misurazione della performance di un fondo di investimento si collega a tale indice di riferimento esistente dopo il 1o gennaio 2020. 5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell', paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell', o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell', l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell'Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all'indice di riferimento nell'Unione o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente prima del 1o gennaio 2020. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo alle misure atte a determinare le condizioni in cui la pertinente autorità competente può stabilire se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente, per conformarlo ai requisiti del presente regolamento, può ragionevolmente determinare un evento di causa maggiore, eludere o comunque violare le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento che è collegato a tale indice di riferimento.
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