Art. 53
Riesami dell'ESMA
In vigore dal 8 giu 2016
Riesami dell'ESMA
1. L'ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all'applicazione degli . A tal fine, i riconoscimenti concessi ai sensi dell' e gli avalli autorizzati ai sensi dell' sono valutati dall'ESMA ogni due anni.
L'ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che ha riconosciuto un amministratore di un paese terzo o ha avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l'autorità competente applica i pertinenti requisiti di cui agli rispettivamente e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione basati sul presente regolamento.
2. L'ESMA ha il potere di richiedere a un'autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell', paragrafo 2, primo comma, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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