Art. 54

Riesame

In vigore dal 8 giu 2016
Riesame 1.   Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione riesamina e presenta una relazione sul presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare: a) sul funzionamento e l'efficacia del regime degli indici di riferimento critici, l'amministrazione obbligatoria e la contribuzione obbligatoria di cui agli , nonché sulla definizione di indice di riferimento critico di cui all', paragrafo 1, punto 25); b) sull'efficacia del regime di autorizzazione, registrazione e vigilanza degli amministratori di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all', nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni indici di riferimento da parte degli organismi dell'Unione; c) sul funzionamento e l'efficacia dell', paragrafo 2, in particolare sul suo ambito di applicazione. 2.   La Commissione segue l'evoluzione dei principi internazionali applicabili agli indici di riferimento nonché dei quadri giuridici e delle prassi di vigilanza nei paesi terzi, riguardanti la fornitura di indici di riferimento, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni dal 1o gennaio 2018. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso. 3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' al fine di prorogare di 24 mesi il periodo di 42 mesi di cui all', paragrafo 2, qualora la relazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo dimostri che il regime di registrazione transitorio di cui all', paragrafo 2, non arreca pregiudizio a una cultura europea comune in materia di vigilanza né a prassi e approcci coerenti in materia di vigilanza tra le autorità competenti.
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