Art. 56
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014
Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b)
lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c)
lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»;
b)
al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»;
2)
l' è così modificato:
a)
ai paragrafi 2 e 3, la frase «e all', paragrafi 13 e 14» è sostituita dalla frase «, all' , paragrafi 13 e 14, e all' »;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 5 o 6, dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 2, terzo comma, dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 13 o 14, o dell' entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
3)
all' sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all', paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all', paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1011:oj#art-56