Art. 57

Modifiche della direttiva 2008/48/CE

In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche della direttiva 2008/48/CE La direttiva 2008/48/CE è così modificata: 1) all', paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”. (*1)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;" 2) all', paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente: «Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all', paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»
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