Art. 58
Modifiche della direttiva 2014/17/UE
In vigore dal 8 giu 2016
Modifiche della direttiva 2014/17/UE
La direttiva 2014/17/UE è così modificata:
1)
all', paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«e bis)
qualora siano disponibili contratti che si riferiscano a un indice di riferimento quale definito all', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori;
(*2) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;"
2)
all', paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all', paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.»;
3)
all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L', paragrafo 1, secondo comma, lettera e bis), non si applica ai contratti di credito esistenti prima del 1o luglio 2018.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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