Art. 42

Sanzioni e altre misure amministrative

In vigore dal 8 giu 2016
Sanzioni e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell' e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni: a) una violazione degli , laddove applicabili; e b) la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'. Tali sanzioni o altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   In presenza di una violazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di infliggere almeno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative: a) l'ordine diretto all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo; b) la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; c) una dichiarazione pubblica che indica l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza responsabile e la natura della violazione; d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione di un amministratore; e) l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati sottoposti a vigilanza; f) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o g) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno: i) 500 000 EUR per violazioni degli , dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell', paragrafi 2 e 3, degli o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016; o ii) 100 000 EUR per violazioni dell', paragrafo 1, lettera d), o dell', paragrafo 4, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016; h) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno: i) per le violazioni degli , dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell', paragrafi 2 e 3, degli  000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore; o ii) per le violazioni dell', paragrafo 1, lettera d), o dell', paragrafo 4, 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 30 giugno 2016, oppure il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, quale sia l'importo maggiore. Ai fini della lettera h), punti i) e ii), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (27) per le banche e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio (28) per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri. 3.   Entro il 1o gennaio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme per le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, ove le violazioni di cui a tale paragrafo sono oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le pertinenti disposizioni del diritto penale unitamente alla notifica di cui al primo comma del presente paragrafo. Essi ne comunicano tempestivamente alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica. 4.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite al paragrafo 2.
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