Art. 39

Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco

In vigore dal 8 giu 2016
Cooperazione in materia di ispezioni e indagini in loco 1.   Un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno. 2.   Un'autorità competente che presenta una richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco. 3.   Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può: a) effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente; b) consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco; c) nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno.
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