Art. 47

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti: a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %; b) la parte restante (in prosieguo: «restituzione ridotta») viene inoltre diminuita come segue: i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta; ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta; oppure iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta. 2.   Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, diminuita del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini. 3.   Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' ed uno o più dei termini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10 %. La parte residua della cauzione viene svincolata. Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione. Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 1, viene restituito: — un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma, — previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma. 4.   La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti. 5.   Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all', paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all', paragrafo 1. 6.   In caso di applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell': — il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell', — la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell'.
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