Art. 47
In vigore dal 7 lug 2009
1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;
b)
la parte restante (in prosieguo: «restituzione ridotta») viene inoltre diminuita come segue:
i)
per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta;
ii)
per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta; oppure
iii)
per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta.
2. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti.
Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, diminuita del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.
3. Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' ed uno o più dei termini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10 %.
La parte residua della cauzione viene svincolata.
Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione.
Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 1, viene restituito:
—
un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma,
—
previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma.
4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti.
5. Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all', paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all', paragrafo 1.
6. In caso di applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell':
—
il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell',
—
la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell', paragrafo 2, e/o dell', paragrafo 3, e/o dell'.
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