Art. 49

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all', paragrafo 5, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti, incluse eventuali sanzioni in forza dell', paragrafo 1, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia, a) qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti; b) qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. Quando viene chiesto il rimborso, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è eseguito il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta di rimborso. Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali. Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento. Se la restituzione è stata pagata a un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi relativi ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo. 2.   Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione dell', paragrafi 5 e 6 e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA. Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli importi da pagare in applicazione dell', paragrafi 5 e 6. 3.   Fatta salva la facoltà di non applicare le sanzioni di importo esiguo di cui all', paragrafo 10, gli Stati membri possono non chiedere il rimborso degli importi delle restituzioni indebitamente pagate, delle cauzioni indebitamente svincolate, degli interessi e degli importi di cui all', paragrafo 5, se il rimborso complessivo non supera 100 EUR per dichiarazione di esportazione, a condizione che ciò sia previsto anche da analoghe norme di diritto nazionale per casi simili. 4.   L'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti: a) se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti degli Stati membri o di un'altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente riconoscibile dal beneficiario, sempre che quest'ultimo abbia agito in buona fede; oppure b) se più di quattro anni sono intercorsi tra il giorno in cui la decisione definitiva sulla concessione della restituzione è notificata al beneficiario e il giorno in cui quest'ultimo riceve la prima informazione da parte di un'autorità nazionale o comunitaria circa la natura indebita del pagamento di cui trattasi. Detta norma si applica solo se il beneficiario ha agito in buona fede. Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli anticipi relativi a restituzioni. In caso di mancato rimborso in forza del presente paragrafo, non si applica la sanzione amministrativa di cui all', paragrafo 1, lettera a).
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Art. 49 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo