Art. 7

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Salvo il disposto degli , il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione. Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati. 2.   Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all', paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità. 3.   La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento del codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali. In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni. L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma. 4.   Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo