Art. 6
In vigore dal 7 lug 2009
In deroga all', paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5 000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.
Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.
L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma.
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006.
Storico versioni
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