Art. 11
In vigore dal 7 lug 2009
1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».
3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:
—
la restituzione già pagata è stata rimborsata, oppure
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i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.
Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.
4. Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno, ai sensi degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CE) n. 2913/92, o in regime di transito comune, ai sensi della Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (18), venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato VI.
In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.
5. Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», una delle diciture riportate nell'allegato VII.
In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.
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