Art. 4

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci. Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti: — quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, — nei casi di cui agli e all', paragrafo 1, — per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi. 2.   In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono: — alla stessa categoria, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008, oppure — allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti: — qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso, — qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo. Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all', paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione. 3.   Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell' si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo