Art. 5

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione. 2.   La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire: a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo; b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo; c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato. 3.   È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione. 4.   Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare: a) per i prodotti: — la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione, — la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione; b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1043/2005. 5.   Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all', punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità. 6.   In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto. La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata. Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati. Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate. 7.   Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve: a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione; b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso. Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione: a) se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container; b) se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità. Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui al primo comma, lettera b). I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CE) n. 1276/2008, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuarne un controllo fisico esauriente. 8.   Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis. Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell' del regolamento (CE) n 1276/2008. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:612:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo