Art. 2
In vigore dal 7 lug 2009
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a)
«prodotti»: i prodotti di cui all' e le merci:
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«prodotti di base»: i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base,
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«prodotti trasformati»: i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione,
—
«merci»: le merci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (14);
b)
«dazi all'importazione»: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
c)
«Stato membro d'esportazione»: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;
d)
«fissazione anticipata della restituzione»: la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;
e)
«restituzione differenziata»:
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la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure
—
la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;
f)
«parte differenziata della restituzione»: la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all';
g)
«esportazione»: l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;
h)
«esemplare di controllo T5»: il documento di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93;
i)
«esportatore»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1234/2007 o nelle sue modalità d'applicazione;
j)
«anticipo sulla restituzione»: il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;
k)
«tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara»: l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;
l)
«territorio doganale della Comunità»: i territori di cui all' del regolamento (CEE) n. 2913/92;
m)
«nomenclatura delle restituzioni»: la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (15);
n)
«titolo di esportazione»: il documento di cui all' del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (16);
o)
«zona di restituzione distante»: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell’allegato I;
p)
«paese senza porto»: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo;
q)
«trasbordo»: trasferimento di prodotti da un mezzo di trasporto ad un altro ai fini dell'immediato trasporto verso il paese terzo o territorio di destinazione.
2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.
3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.
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