Art. 25
In vigore dal 7 lug 2009
1. In deroga all' e salvo il disposto dell', non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda dell'esportatore, una parte della restituzione.
2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, ridotto del 20 % della differenza tra il tasso fissato in anticipo e il tasso più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.
Se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in oggetto, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.
3. Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:
a)
se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;
b)
se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è:
—
quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
—
ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Ove del caso, tali tassi sono adeguati il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.
Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell' siano applicate a una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'.
4. Quando il tasso di restituzione è stato fissato nell'ambito di una procedura di gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di titolo e alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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