Art. 27
In vigore dal 7 lug 2009
1. Allorché:
a)
sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto; oppure
b)
il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo del dazio non preferenziale all'importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; oppure
c)
vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotto nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione o di una riduzione degli stessi;
la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all', paragrafo 2, è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell', e
i)
nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2913/92 entro lo stesso termine;
ii)
nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell' e dell'.
Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.
Le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se le circostanze in cui si svolge effettivamente l'atto in oggetto, tenuto conto in particolare dei costi di trasporto, escludono verosimilmente il rischio di reimportazione. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di non applicare le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), se l'importo della restituzione per la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è pari o inferiore a 500 EUR.
3. Nelle ipotesi di applicazione del paragrafo 1, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore:
a)
in caso di restituzione non differenziata, viene pagato l'intero importo della restituzione;
b)
in caso di restituzione differenziata, viene pagata la parte della restituzione definita conformemente all'.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione.
La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev'essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constatano:
a)
che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2913/92, a meno che l'esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l'esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento;
b)
che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2913/92 e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
c)
che il prodotto esportato è reintrodotto nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;
d)
che i prodotti esportati di cui all'allegato XV sono reintrodotti nella Comunità:
—
previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all' del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
—
beneficiano dell'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.
Gli Stati membri, qualora constatino l'esistenza di un rischio di dirottamento del traffico per prodotti non figuranti all'allegato XV, ne informano al più presto la Commissione.
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano in caso di applicazione delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2 «Merci in reintroduzione» del regolamento (CEE) n. 2913/92 e qualora i prodotti siano reintrodotti nella Comunità almeno due anni dopo la data dell'esportazione.
Le disposizioni dell' non si applicano ai casi contemplati alle lettere b), c) e d).
Storico versioni
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