Art. 26
In vigore dal 7 lug 2009
1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.
2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante dal disposto dell', paragrafo 2.
3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su domanda dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente agli .
4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione relativa alla destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione.
Se del caso, i tassi di restituzione sono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.
5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell' del regolamento (CE) n. 376/2008 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all', la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nell'ambito della procedura di gara menzionata nel titolo.
Storico versioni
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