Art. 24

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Gli Stati membri possono dispensare l’esportatore dalla presentazione delle prove di cui all’, tranne il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all’, paragrafo 3, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione con riguardo alla quale: a) la parte differenziata della restituzione corrisponde a un importo inferiore o uguale a: i) 2 400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell’allegato XIV; ii) 12 000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell’allegato XIV; oppure b) il porto di destinazione è situato nella zona di restituzione distante per il prodotto in questione. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) i prodotti sono trasportati in container e il trasporto dei medesimi fino al porto di scarico è effettuato via mare; b) il documento di trasporto indica come destinazione il paese che figura nella dichiarazione di esportazione o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto che deve essere il paese di destinazione menzionato nella dichiarazione di esportazione; c) la prova dello scarico è fornita conformemente al disposto dell’, paragrafo 2, lettere a), b) o c). Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al primo comma, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container e del loro scarico nel luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006. La prova dello scarico può essere fornita conformemente al primo comma, lettera c), o conformemente al secondo comma senza che l’esportatore debba dimostrare di aver adottato le opportune misure per ottenere il documento di cui all’, paragrafo 1, lettere a) o b). 3.   Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è automaticamente escluso qualora si applichi il paragrafo 4. Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene concesso per tre anni, mediante autorizzazione scritta rilasciata precedentemente all’esportazione su richiesta dell’esportatore. Gli esportatori che ricorrono a tale autorizzazione ne riportano il numero nella domanda di pagamento. 4.   Qualora lo Stato membro ritenga che i prodotti per i quali l’esportatore richiede un’esenzione ai sensi del presente articolo sono stati esportati in un paese diverso da quello menzionato nella dichiarazione di esportazione o, eventualmente, in un paese situato fuori della zona di restituzione distante per la quale è stata fissata la restituzione, o qualora l’esportatore abbia diviso artificialmente un’operazione di esportazione al fine di beneficiare di un’esenzione, lo Stato membro revoca immediatamente all’esportatore in questione il diritto all’esenzione di cui al presente articolo. Il suddetto esportatore non potrà più beneficiare di ulteriori esenzioni ai sensi del presente articolo per un termine di due anni a decorrere dalla data della revoca. In caso di revoca dell’ammissibilità, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti considerati e la restituzione deve essere rimborsata, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’ per i prodotti considerati. Inoltre, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti inclusi nelle dichiarazioni di esportazione redatte successivamente alla data dell’atto che ha condotto alla revoca dell’ammissibilità e le restituzioni devono essere rimborsate, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’ per i prodotti considerati.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo