Art. 21

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Lo Stato membro che ha riconosciuto la società di sorveglianza revoca immediatamente il riconoscimento: — se la società di sorveglianza non rispetta più i requisiti per il riconoscimento stabiliti nell'allegato VIII, capitolo I, oppure — se la società di sorveglianza ha ripetutamente e sistematicamente rilasciato attestati falsi. In questo caso non si applica la sanzione prevista all'. 2.   La revoca è totale o limitata ad alcune parti o attività della società di sorveglianza, in base alla natura delle carenze riscontrate. 3.   Ogni qualvolta uno Stato membro revoca il riconoscimento di una società di sorveglianza appartenente ad un gruppo di società, gli Stati membri nei cui territori sono presenti società di sorveglianza riconosciute dello stesso gruppo sospendono il riconoscimento di tali società per un periodo non superiore a tre mesi per effettuare gli accertamenti necessari per verificare se queste società presentano anche esse le carenze riscontrate nella società di sorveglianza di cui è stato revocato il riconoscimento. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, un gruppo di società consta di tutte le società il cui capitale è per oltre il 50 % direttamente o indirettamente di proprietà di un'unica società madre, nonché della società madre stessa.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo