Art. 19
In vigore dal 7 lug 2009
1. La società di sorveglianza agisce nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII, capitolo II, punto 1.
Qualora un o più dei requisiti stabiliti nelle norme suddette non sono rispettati, lo Stato membro che ha riconosciuto la società di sorveglianza sospende il riconoscimento per il periodo necessario per risanare la situazione.
2. Gli Stati membri che hanno riconosciuto la società di sorveglianza ne sorvegliano i risultati e il comportamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo II, punto 2.
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