Art. 16

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti a) devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; o b) devono essere stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante per la quale la restituzione si applichi conformemente alle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2. Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all’. 2.   Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione. Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1: a) inventario; b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; d) imballaggio, disimballaggio, cambio d’imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; e) ventilazione; f) refrigerazione; g) congelamento. Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa. 3.   Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi. 4.   La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione nel paese terzo; tuttavia, non viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all', paragrafo 1, secondo comma.
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