Art. 17
In vigore dal 7 lug 2009
1. La prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:
a)
il documento doganale, una copia o fotocopia dello stesso o una stampa delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall’autorità doganale competente; la copia, la fotocopia o la stampa devono essere certificati conformi:
i)
dall’organismo che ha vidimato il documento originale o che ha registrato elettronicamente le informazioni equivalenti;
ii)
dai servizi ufficiali del paese terzo interessato;
iii)
dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato;
iv)
da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
b)
l’attestato di scarico e di importazione, compilato da una società riconosciuta e specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (di seguito «società di sorveglianza») conformemente alle norme stabilite nell’allegato VIII, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell’allegato IX; l’attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.
Su richiesta dell’esportatore, un organismo incaricato del pagamento può essere esentato dal requisito di certificazione di cui al primo comma, lettera a), qualora sia in grado di accertare l’espletamento delle formalità di importazione accedendo alle informazioni registrate per via elettronica in possesso delle autorità competenti del paese terzo o a nome di tali autorità.
2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito o dell'accuratezza di ogni suo elemento, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:
a)
copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
b)
attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato X, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c)
attestato di scarico compilato da una società di sorveglianza riconosciuta, conformemente alle norme di cui all'allegato VIII, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato XI, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
d)
documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato XII, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;
e)
attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
f)
attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
g)
attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 376/2008, in caso di acquisto da parte di tale organismo.
3. Gli esportatori presentano in ogni caso una copia o fotocopia dei documenti di trasporto, relativi al trasporto dei prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione di esportazione.
Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare informazioni equivalenti a quelle che figurano nei documenti di trasporto se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container al luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (19).
4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.
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