Art. 13
In vigore dal 7 lug 2009
1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:
a)
per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;
b)
per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.
2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.
Storico versioni
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