Art. 13

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo: a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente; b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione. 2.   Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato. 3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:612:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo