Art. 8
In vigore dal 7 lug 2009
Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5.
Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.
Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato III.
Storico versioni
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