Art. 3

In vigore dal 7 lug 2009
Salvo il disposto degli del presente regolamento e dell', paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (17), il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti: — all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, — all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.
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