Art. 1
In vigore dal 7 lug 2009
Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione (in prosieguo «restituzioni»):
a)
per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (13).
Storico versioni
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