Art. 10
In vigore dal 7 lug 2009
1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:
a)
quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, i prodotti non possono ritornare o permanere nel territorio doganale della Comunità in custodia temporanea o con una destinazione doganale, salvo per il trasbordo realizzato entro il termine massimo di ventotto giorni in uno o più porti situati nello stesso o in un altro Stato membro ed eccezion fatta per i casi di forza maggiore. Detto termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;
b)
il pagamento della restituzione è subordinato:
—
alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità, oppure
—
alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.
Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino.
Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;
c)
in luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.
In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica «Osservazioni», o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato V.
L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;
d)
qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’ i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.
2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:
a)
quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, i prodotti non possono ritornare o permanere nel territorio doganale della Comunità in custodia temporanea o con una destinazione doganale, salvo per operazioni di transito realizzate entro il termine massimo di ventotto giorni ed eccezion fatta per i casi di forza maggiore. Detto termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;
b)
l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati.
Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’ i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.
In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all', paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.
3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:
a)
l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;
b)
qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’ i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.
In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all', paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;
c)
l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;
d)
il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.
Storico versioni
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