Art. 9

In vigore dal 7 lug 2009
L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in euro per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 376/2008 o nel titolo di restituzione di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1043/2005, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale. Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni. L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato IV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR.
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