Art. 18

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Una società di sorveglianza che intenda rilasciare gli attestati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), deve essere riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale. 2.   La società di sorveglianza viene riconosciuta, su sua richiesta, per un periodo rinnovabile di tre anni, qualora soddisfi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo I. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri. 3.   Il riconoscimento specifica se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), è su scala mondiale oppure limitata ad un determinato numero di paesi terzi.
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