Art. 23

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Gli attestati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi. 2.   Gli Stati membri non accettano gli attestati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), qualora vi riscontrino carenze o irregolarità. Se tali attestati sono stati rilasciati da una società di sorveglianza riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato membro che riscontra le irregolarità notifica queste circostanze allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.
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