Art. 28

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato. La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità. Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d'igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità. Incombe all'esportatore dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione. Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari. 2.   Se all'uscita dal territorio doganale della Comunità un prodotto è di qualità sana, leale e mercantile, esso dà diritto al pagamento della parte di restituzione calcolata secondo le disposizioni dell', paragrafo 2, salvo applicazione dell'. Tuttavia, questo diritto viene meno qualora sia provato quanto segue: — che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile, in quanto presenta un vizio occulto che si manifesta in un momento successivo, — che non è stato possibile venderlo al consumatore finale, in quanto la scadenza per il consumo era troppo vicina alla data di esportazione. Se vi sono prove che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione in un paese terzo, esso non dà diritto al pagamento della parte differenziata della restituzione. 3.   Non è concessa alcuna restituzione se il tenore di radioattività dei prodotti supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. Indipendentemente dalla loro origine, ai prodotti si applicano i livelli fissati all', paragrafo2, del regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio (20).
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Art. 28 Regolamento (UE) 2009/612 — Testo vigente | Portale Normativo