Art. 22

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle società di sorveglianza. 2.   Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione. La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato XIII. 3.   La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle società di sorveglianza riconosciute dagli Stati membri.
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