Art. 22
In vigore dal 7 lug 2009
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle società di sorveglianza.
2. Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione.
La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato XIII.
3. La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle società di sorveglianza riconosciute dagli Stati membri.
Storico versioni
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